Sez. 1, Sentenza n. 610 del 16/04/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112370 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - RINUNCIA DELL'AVENTE DIRITTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Agli effetti della circostanza attenuante prevista nella prima ipotesi dell'art.62 n.6 cod.pen. l'integrale risarcimento del danno va considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili dell'avente diritto, quanto in funzione della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacita a delinquere. Non vale, pertanto, a far configurare l'attenuante l'atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarcimento del danno da parte dell'avente diritto, perche cio non implica ravvedimento del reo, salvo che costui abbia fatto, nei modi di legge, offerta reale di quanto dovuto, in modo che il giudice ne possa valutare la tempestivita e l'adeguatezza. (V.104289, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)