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Sez. 1, Sentenza n. 3301 del 07/12/1977 Ud. (dep. 21/03/1978) Rv. 138395 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELLA VOLONTARIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138395-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELLA VOLONTARIETA - CONDIZIONI.*

La concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (prima ipotesi dell'art 62 n 6 cod pen) postula la rigorosa dimostrazione dell'integrale risarcimento o del fatto equivalente dell'offerta reale, seguita dal deposito di una somma sufficiente all'integrale risarcimento. A tal fine l'integrale risarcimento del danno deve essere considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili, quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato, quale sintomo della sua resipiscenza e di attenuata capacita a delinquere, di guisa che, in caso di mancata accettazione del risarcimento e di discussione sull'ammontare di questo, e sufficiente l'offerta reale ed il deposito di una somma che, secondo la comune esperienza, sia da considerarsi idonea al ristoro del danno sofferto. (sul requisito della volontarieta dell'attenuante e sulla sua ratio, Cfr mass n 134981, anno 1976; Cfr mass n 116214, anno 1971; Cfr mass n 112370, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)