Sez. 1, Sentenza n. 4484 del 14/05/1996 (Rv. 497601 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assunzione da parte di quest'ultimo della titolarità di un diritto proprio derivante dal contratto - Designazione come beneficiari degli "eredi legittimi o testamentari" - Individuazione nei soggetti che hanno la qualità di chiamati all'eredità - Successiva rinunzia all'eredità - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli "eredi legittimi o testamentari", tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)