Sez. 3, Sentenza n. 29199 del 12/06/2026 Cc. (dep. 31/07/2026) Rv. 290332-01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condanna a pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa - Esclusione - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., non opera quando la pena detentiva inflitta per il delitto ovvero per la contravvenzione della stessa indole successivamente commessi sia stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, poiché, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche quando sostitutiva della pena detentiva. (Diff.: n. 5359 del 1995, Rv. 242249).
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)