Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 06/05/2008 Cc. (dep. 21/05/2008) Rv. 239993 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca per successiva condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria - Illegittimità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria a norma dell'art. 57 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)