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Sez. L, Sentenza n. 4872 del 27/05/1996 (Rv. 497819 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Quietanze liberatorie - Mancanza di specifiche indicazioni su pagamenti ricevuti o su crediti oggetto di rinuncia o transazione - Efficacia negoziale - Valore confessorio - Esclusione - Azionabilità dei diritti ancora insoddisfatti - Sussistenza - Fattispecie relativa a rapporto avente i caratteri della parasubordinazione.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497819-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Trova applicazione anche nel rapporto di agenzia il principio secondo cui le cosiddette quietanze liberatorie, in mancanza di specifiche indicazioni sui pagamenti ricevuti e sui crediti estinti, oppure sui crediti di cui il lavoratore intende disporre con rinuncia o transazione, costituiscono una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, hanno la natura giuridica di dichiarazioni di scienza, prive di qualsiasi efficacia negoziale o confessoria e non preclusive di un'azione in giudizio ai fini del riconoscimento dei diritti non ancora soddisfatti (fattispecie relativa ad un rapporto di agenzia sottoposto alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)