Sez. 3, Sentenza n. 2819 del 25/03/1999 (Rv. 524531 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Contratto di mutuo - Obbligo di restituzione, garantito da ipoteca - Prova dell' adempimento - Consenso dell' amministratore alla cancellazione della garanzia e dichiarazione di estinzione dell' obbligo - Insufficienza - Natura confessoria - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Non costituiscono prove inconfutabili dell' adempimento dell' obbligo di restituire una somma mutuata né il consenso prestato dall' amministratore della società mutuante alla cancellazione dell' ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, né la dichiarazione dal medesimo proveniente che gli obblighi derivatine erano estinti perché l' art. 2882, secondo comma, cod. civ., disciplina i limiti della capacità dispositiva della garanzia reale di un credito da parte dei soggetti ivi indicati, ma non esclude la violazione di essi, e l' art. 1230 cod. civ. e seguenti, tra i modi di estinzione dell' obbligazione diversi dall' adempimento, non prevede la predetta dichiarazione, il cui valore probatorio è pertanto rimesso all' apprezzamento del giudice del merito, che neppure però può ravvisarvi una quietanza perché la confessione, ai sensi dell' art. 2730 cod. civ., è configurabile allorché il confitente afferma un fatto, non una conseguenza giuridica, ovvero un effetto, qual' è l' estinzione di un debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)