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Sez. 2, Ordinanza n. 18816 del 09/07/2025 (Rv. 675278-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Lavoro autonomo - Contratto di progettazione di impianto fotovoltaico stipulato con soggetto non iscritto nell'albo degli ingegneri, alle specifiche sezioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 46 d.P.R. n. 328 del 2001 - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675278-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il contratto di progettazione di impianto fotovoltaico, stipulato con professionista non iscritto alle specifiche sezioni dell'albo degli ingegneri previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, ma solo alla sezione di cui alla lettera c), è nullo poiché privo di un elemento essenziale previsto da norma imperativa, quale la specifica competenza professionale determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore; di conseguenza, al professionista privo di tale requisito non è dovuto il compenso pattuito per l'attività di progettazione.

Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 287 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25, DM min. SEC 05/07/2012 art. 2, DPR 05/06/2001 num. 328 art. 46 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)