Sez. 2, Sentenza n. 2182 del 28/07/1962 (Rv. 253360 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PROFESSIONALE IN CAMPI RISERVATI AGLI ISCRITTI IN ALTRI ALBI - NULLITA DEL CONTRATTO - ESPLICAZIONE DELL'ATTIVITA DI INGEGNERE DA PARTE DI UN GEOMETRA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PROFESSIONALE IN CAMPI RISERVATI AGLI ISCRITTI IN ALTRI ALBI - NULLITA DEL CONTRATTO - ESPLICAZIONE DELL'ATTIVITA DI INGEGNERE DA PARTE DI UN GEOMETRA.*
La iscrizione nell'albo del libero professionista, disposta nell'interesse della collettivita, costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro autonomo concernente le professioni intellettuali per cui la Mancanza di esso, rivelatrice di per se di un difetto di capacita del prestatore di opera contraente, determina la nullita assoluta del rapporto tra il professionista e il proprio cliente, a norma dell'art 1418 cod civ. anche nel caso di un professionista regolarmente iscritto nell'albo il quale esplichi la sua attivita professionale in settori estranei alla categoria a cui appartiene e per i quali esistono altre categorie di professionisti e albi diversi, ricorre la illiceita della prestazione con la conseguente invalidita del negozio, attesa la violazione della sfera di Competenza professionale, che la legge delimita per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore, che riceve protezione sol quando l'Esercizio professionale sia esplicato, dalle persone che, munite dei requisiti di capacita tecnica previsti dalla legge e accertati dalla iscrizione nell'albo, sono idonee al compimento delle attivita inerenti alla categoria cui l'iscrizione si riferisce. (nella specie, un geometra aveva svolto attivita riservata agli iscritti nell'albo degli ingegneri).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)