Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 04/08/1994 Cc. (dep. 18/08/1994) Rv. 201395 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Rinvio a giudizio - Fatti nuovi - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca
In tema di misura cautelare detentiva, la richiesta di revoca dopo il rinvio a giudizio dell'imputato può essere fondata solo su fatti processualmente nuovi rispetto a quelli posti a base del rinvio ed idonei ad inficiare gli elementi indizianti posti a fondamento della applicazione della misura e del rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)