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Sez. 5, Sentenza n. 27941 del 08/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214470 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - CITAZIONI | Rinvio del dibattimento - A nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento - Onere delle nuove citazioni - Compete alle parti - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214470-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - CITAZIONI

Nel caso di rinvio dell'udienza dibattimentale a nuovo ruolo, così come nel caso di suo improprio rinvio ad udienza fissa, disposto prima della apertura del dibattimento, compete sempre alle parti e non al giudice l'onere di citare i testi. Invero, con il rinvio, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, tra questi, quello di depositare la lista testi prima dell'udienza di rinvio. Alle stesse pertanto compete anche il conseguenziale onere di curare la citazione dei testi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)