Sez. 2, Sentenza n. 551 del 13/01/2009 (Rv. 606114 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento e contestazione di infrazioni - Poteri degli ausiliari del traffico - Limiti - Infrazioni connesse alle attività svolte dalle imprese di gestione posteggi o di trasporto pubblico - Attribuzione - Infrazioni diverse - Contestazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, quando tali violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - in particolare di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997 - dalle quale dipendono, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o, in qualsiasi modo, ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 del codice della strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, avente ad oggetto un'infrazione relativa al posteggio di una moto su di un marciapiedi, in quanto la contestazione della violazione non era funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici).
Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 132 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 133 CORTE COST., Cod. Strada art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)