Sez. U, Sentenza n. 986 del 30/03/1968 (Rv. 332384 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI- DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - ESCLUSIONE - RICORSO NOTIFICATO AL CONSIGLIO SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI- DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - ESCLUSIONE - RICORSO NOTIFICATO AL CONSIGLIO SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
L'unico legittimo contraddittore del magistrato ricorrente avverso una decisione della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura e il ministro di grazia e giustizia ne puo essere considerato legittimo contraddittore lo stesso organo che ha emesso la decisione che si impugna, e cioe il consiglio superiore della magistratura. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso che sia stato esclusivamente notificato al consiglio superiore. In tal caso, non puo nemmeno parlarsi di integrazione del contraddittorio, che presuppone, da un lato, l'esistenza di un litisconsorzio e, dall'altro, l'esistenza di un contraddittorio parziale e limitato, che deve essere integrato. (Conf. 414-68).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)