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Sez. U, Sentenza n. 4843 del 10/11/1977 (Rv. 388452 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - FORMA - TERMINI - LEGGE PROCESSUALE CIVILE - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388452-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - FORMA - TERMINI - LEGGE PROCESSUALE CIVILE - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di Cassazione promosso contro i provvedimenti disciplinari del consiglio superiore della magistratura a norma dell'art 17 della legge 24 marzo 1958 n 195 trova applicazione, per quanto riguarda le forme i termini e le condizioni di ammissibilita del ricorso, la disciplina della legge processuale civile come per qualsiasi altro ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Costituzione. (nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso contro un provvedimento disciplinare dell consiglio superiore della magistratura presentato dall'incolpato al capo del suo ufficio, omettendo sia la notificazione a un legittimo contraddittore, sia il deposito per soccombenza, sia il tempestivo deposito in cancelleria della decisione impugnata, sia la richiesta del fascicolo d'ufficio). (V 618/76, mass n 379264; (V 2714/69, mass n 342401; (V 986/68, mass n 332384).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)