Sez. 2 - , Ordinanza n. 9538 del 18/04/2018 (Rv. 648090 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA | Notificazione e comunicazione di atti – Art. 292 c.p.c. - Comparse con domande nuove o riconvenzionali - Omessa notifica - Eccepibilità - Legittimazione del solo contumace - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Nuovi motivi di opposizione - Accettazione del contraddittorio da parte della P.A. - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
La norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere la inosservanza della citata norma, né è possibile ipotizzare alcuna sua accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, essendo l'ampliamento del "thema decidendum" comunque escluso dal regime delle preclusioni operante anche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva "causa petendi" della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)