Sez. 2, Sentenza n. 25598 del 30/11/2011 (Rv. 620148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime delle preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Ammissibilità - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Necessità - Accettazione del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a domanda nuova proposta, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla parte opposta in comparsa di costituzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi", anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle opere extra contratto proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento del corrispettivo di un appalto per l'esecuzione di lavori edili, negando ogni rilievo all'avvenuta accettazione del contraddittorio di controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)