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Sez. 1, Sentenza n. 344 del 03/02/1968 (Rv. 331296 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LE IPOTESI DI ATTI POSTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO E QUELLE DI ATTI ANTERIORI.*
Stato
decisa il 1968-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331296-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - DIFFERENZA TRA LE IPOTESI DI ATTI POSTERIORI AL SORGERE DEL CREDITO E QUELLE DI ATTI ANTERIORI.*

Se l'Azione revocatoria ha per oggetto Atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis e sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Se ha, invece, per oggetto Atti anteriori al sorgere del credito, e richiesta, quale condizione per l'Esercizio dell'Azione medesima, oltre agli ordinari estremi dell'eventus domini e della scientia fraudis, anche la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, occorre altresi che il terzo abbia preso parte alla stessa dolosa preordinazione. (Conf. 1545-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)