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Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003 (Rv. 561899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Primo incanto andato deserto - Audizione del debitore - Necessità - Mancata convocazione dello stesso - Conseguenze - Nullità della ordinanza di fissazione di nuovo incanto e degli atti successivi - Estensione alla ordinanza di aggiudicazione - Sanatoria - Ammissibilità - Onere della parte di denunciare il vizio il vizio nel termine di cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della ordinanza di fissazione del nuovo incanto.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561899-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all'incanto l'art. 590 cod. proc. civ. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l'ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all'onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un'attività che presuppone il provvedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell'avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell'avvenuta aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)