diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 21682 del 13/10/2009 (Rv. 610564 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE | Decreto di fissazione dell'udienza per l'autorizzazione della vendita - Mancata comunicazione al debitore - Conseguenze - Nullità del decreto di aggiudicazione e di quello di trasferimento - Deducibilità del vizio con l'opposizione agli atti esecutivi - Inopponibilità della nullità degli atti esecutivi anteriori alla vendita ex art. 2929 cod. civ. - Portata - Applicabilità all'acquirente che sia anche creditore procedente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610564-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell'art. 569 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., il quale decorre dalla conoscenza legale dell'atto. La predetta nullità, ancorchè anteriore alla vendita, risulta opponibile all'acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all'art. 2929 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)