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Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 22/03/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206487 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Disposizioni concernenti la nomina dei componenti togati - Inosservanza - Nullità assoluta per difetto di capacità del giudice - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa a processo celebrato secondo le norme del codice abrogato.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206487-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE

La nuova normativa sulla composizione delle Corti di assise prevista dall'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) ha totalmente innovato rispetto a quella precedente, contenuta nell'art. 8 legge 10 aprile 1951, n. 287, inserendo la relativa procedura in quella generale di composizione di tutti gli uffici giudiziari; ne deriva che, anche per i processi da celebrarsi con il vecchio rito (con esclusione di quelli relativi alle sessioni in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 42 del citato d.P.R. n. 449/88), deve escludersi, per la perdita di autonomia della corte d'assise sotto il profilo organico rispetto all'ufficio di appartenenza, che il decreto di nomina dei magistrati che vi sono destinati rivesta natura costitutiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale e, di conseguenza, che si configuri la nullità prevista dall'art. 185, n. 1, cod. proc. pen. 1930 nell'ipotesi di divergenza della procedura di composizione dell'organo dal modello normativo delineato dal predetto art. 7 bis R.D. n. 12 del 1941. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto costituire mera irregolarità, priva di conseguenze sul piano processuale, la circostanza che presidente e giudice di una sezione di corte d'assise fossero stati nominati in via di urgenza, ai sensi dell'art. 7 bis, secondo comma, ultima parte, R.D. n. 12/41, dal presidente della Corte d'appello e non invece dal presidente del Tribunale, dirigente dell'ufficio giudiziario di cui la Corte d'assise è parte, al quale la disposizione predetta specificamente attribuisce la funzione di adottare i provvedimenti urgenti in materia tabellare)

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 3, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)