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Sez. 1, Sentenza n. 25096 del 26/02/2004 Ud. (dep. 03/06/2004) Rv. 228640 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Disposizioni concernenti la nomina dei presidenti e dei magistrati "a latere" componenti le Corti d'assise - Inosservanza - Nullità assoluta di ordine generale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228640-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE

In tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 3 d.P.R. 22.9.1988 n. 449 (sostitutivo dell'art. 8 della Legge 10.4.1951 n. 287) che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle Corti d'assise rispetto all'ufficio di appartenenza, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costituiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale. Conseguentemente non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. a) cod.proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti d'assise, per il profilo della partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte d'appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi dell'art. 7 bis R.D. 30.1.1941 n. 12 (inserito dall'art. 3 del d.P.R. 22.1.1988 n. 449, contenente norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale), nonché della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)