Sez. L, Sentenza n. 9067 del 16/04/2007 (Rv. 596546 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi agricoli per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Retribuzione imponibile - Accordi di riallineamento ex art. 5, quarto comma, d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996 - Applicabilità ai lavoratori agricoli a tempo determinato - Regola della commisurazione del minimale contributivo ai salari convenzionali - A partire dal 1998 - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di accordi di riallineamento retributivo stipulati per le imprese operanti nei territori del mezzogiorno (ai sensi dell'art.5 del decreto-legge n.510 del 1996), l'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997 ha previsto la virtuale estensione ai lavoratori agricoli a tempo determinato della regola del minimale contributivo rapportato alla retribuzione fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative solo a partire dal 1998 e, peraltro, in sostanza è stato mantenuto il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 come un perdurante minimale, prevalente se di livello più elevato, rispetto a quello desumibile mediante applicazione dell'art. 1, comma 1, del d.l.n.338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni (e quindi anche mediante riferimento ai contratti di riallineamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)