Sez. L, Sentenza n. 6755 del 13/03/2008 (Rv. 602316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO | Disciplina di cui all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, sui contratti di riallineamento - Retroattività rispetto alla data di adesione al contratto - Esclusione - Incidenza sui diritti retributivi del lavoratore già acquisiti al suo patrimonio - Esclusione - Calcolo della retribuzione - Riferimento alla contrattazione collettiva di settore vigente al tempo della prestazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO
La disciplina recata dall'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, in materia di contratti di riallineamento retributivo, non è retroattiva rispetto alla data di adesione al medesimo accordo, non potendo esso incidere su diritti retributivi ormai acquisiti nel patrimonio dei singoli dipendenti per effetto di prestazioni lavorative da essi già effettuate e quindi determinabili, quantomeno ai sensi dell'art. 36 Cost., con l'assumere a parametro la retribuzione piena prevista dai contratti collettivi di settore vigenti al tempo della prestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/10/1996 num. 10 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)