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Sez. U, Sentenza n. 827 del 29/11/1999 (Rv. 531609 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Giurisdizione per le domande riconvenzionali - Condizioni - Derivazione dal titolo della domanda principale - Necessità - Domanda principale di contestazione di contraffazione di brevetti - Domanda riconvenzionale di contestazione di concorrenza sleale per denigrazione dei prodotti asseritamente lesivi dei brevetti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531609-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento previsto dall'art. 6, n. 3, che consente di proporre davanti allo stesso giudice della domanda principale una domanda riconvenzionale diretta al conseguimento di un bene della vita distinto da quello integrante l'obiettivo della domanda principale quando tale bene scaturisca dal titolo, contrattuale o d'altro genere, su cui si basa la domanda principale (con esclusione quindi delle domande riconvenzionali correlate ai mezzi di difesa del convenuto), deve ritenersi realizzato nel caso in cui l'impresa, contro cui sia proposta una domanda di accertamento della contraffazione di alcuni brevetti, contestata la validità dei brevetti in questione, in via riconvenzionale deduca la responsabilità della controparte per atti di concorrenza sleale - posti in essere anche in paesi estranei alla Comunità europea -, consistenti in una turbativa dell'attività commerciale della convenuta, accusata presso i suoi stessi distributori e clienti di porre in commercio prodotti integranti contraffazione dei brevetti fatti valere con la domanda principale; e, infatti, sia nella domanda principale che in quella riconvenzionale viene essenzialmente in discussione, sotto aspetti connessi, la legittimità o meno della commercializzazione dei propri prodotti fatti dalla convenuta.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 6, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)