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Sez. U, Sentenza n. 999 del 02/02/1991 (Rv. 470746 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) | Eventuali pretese relative ad un rapporto di lavoro nei confronti di una società straniera - Azione di accertamento negativo della propria legittimazione passiva promossa dalla società straniera davanti al giudice italiano - Azione riconvenzionale promossa dal convenuto ed introduttiva di quelle pretese - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Eccepita proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice straniero ex art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Prevalenza sulla proroga tacita ex art. 18 della stessa convenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470746-01

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo)

Qualora una società straniera agisca davanti al giudice italiano, chiedendo un accertamento negativo della propria legittimazione passiva rispetto alle pretese che il convenuto abbia eventualmente a formulare con riguardo ad un rapporto di lavoro, si deve escludere che la società medesima possa poi contestare la giurisdizione di detto giudice, rispetto alla domanda riconvenzionale con cui siano state introdotte quelle pretese, invocando una clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice straniero, pattuita ai sensi e nelle forme dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), atteso che la suddetta iniziativa dinanzi al giudice italiano, ancorché accompagnata da un preannuncio di eccezione di difetto di giurisdizione in caso di successivo ampliamento del dibattito, implica proroga tacita della giurisdizione stessa, sullo intero rapporto a norma dell'art. 18 della citata Convenzione, con effetti prevalenti sull'indicata proroga pattizia.

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 2, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 17, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)