Sez. L, Sentenza n. 452 del 14/01/2003 (Rv. 559686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Fatti costituenti illecito disciplinare - Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore in sede penale - Rilevanza del giudicato penale di assoluzione - Limiti - Autonoma valutazione dei fatti nel giudizio civile - Ammissibilità - Fattispecie in tema di violazione del segreto telefonico da parte di un dipendente Telecom.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore subordinato sulla base di fatti che hanno costituito oggetto di un giudizio penale, il giudicato penale di assoluzione non preclude al giudice del lavoro di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti stessi ai fini propri del giudizio civile, e cioè tenendo conto della loro incidenza sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti del rapporto di lavoro, delle esigenze poste dalla organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente della Telecom SpA per violazione del segreto telefonico in relazione a fatti per i quali egli era stato assolto dal reato di violazione del segreto d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 654, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)