Sez. 1, Sentenza n. 3138 del 13/07/1977 (Rv. 386669 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - POTERI DELLO ASSICURATORE - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - SPECIFICO MANDATO - NECESSITA - MANCANZA - TRANSAZIONE DELLA LITE - OPPONIBILITA ALL'ASSICURATO - PRECLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO DI GESTIONE DELLA LITE - POTERI DELLO ASSICURATORE - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - SPECIFICO MANDATO - NECESSITA - MANCANZA - TRANSAZIONE DELLA LITE - OPPONIBILITA ALL'ASSICURATO - PRECLUSIONE.*
In tema di Assicurazione della responsabilita civile, il patto di gestione della lite, rivolto a conferire all'assicuratore la facolta di curare direttamente la controversia fra l'assicurato ed il terzo danneggiato, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli che una negligente condotta di causa potrebbe spiegare sul rapporto assicurativo, non e di per se idoneo ad abilitare l'assicuratore anche al compimento di Atti dispositivi dei diritti dell'assicurato (nella specie, transazione con il danneggiato), in quanto un potere in tal senso puo derivare soltanto dal conferimento di uno specifico mandato da parte dell'assicurato medesimo. Pertanto la societa assicuratrice, la quale abbia transatto la lite da essa gestita in forza del potere di gestione di lite, non puo opporre all'assicurato tale transazione, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato al danneggiato, nei limiti della franchigia. (V 3790/74, mass n 372302; (V 3508/71, mass n 355146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)