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Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 22/11/1974 (Rv. 372302 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO DI GESTIONE DI LITE - MANDATO RAPPRESENTATIVO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - OBBLIGHI PER L'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372302-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PATTO DI GESTIONE DI LITE - MANDATO RAPPRESENTATIVO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - OBBLIGHI PER L'ASSICURATO - CONDIZIONI.*

Il patto di gestione della lite non genera in se un mandato rappresentativo dell'assicurato, il quale in tanto puo ritenersi vincolato dalla gestione dell'assicuratore in quanto vi sia stato il conferimento di un mandato. (V 1149'73, mass n 363662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)