Sez. L, Sentenza n. 375 del 17/01/1983 (Rv. 425187 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EXTRAGIUDIZIALE - ATTO SCRITTO - TERMINOLOGIA E FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE COMPIUTA DAL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EXTRAGIUDIZIALE - ATTO SCRITTO - TERMINOLOGIA E FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - IMPUGNAZIONE COMPIUTA DAL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'impugnativa del licenziamento, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, in via extragiudiziaria che può essere realizzata mediante la manifestazione della volontà di impugnare contenuta in qualsiasi atto scritto proveniente dal lavoratore (o dall'organizzazione sindacale), senza tener conto della terminologia usata e senza la necessità di formule sacramentali (si da poter essere contenuta anche nella dichiarazione scritta diretta a promuovere, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, il tentativo di conciliazione dinanzi all'ufficio del lavoro) e che, quale dichiarazione unilaterale recettizia, deve essere portata nella sfera di conoscenza del datore di lavoro, non può essere fatta da un terzo che non abbia il potere per conferimento di esso dal lavoratore o dalla legge e, quindi, non può essere compiuta dal difensore non munito di procura. (V 6015/81, mass n 416799; (V 4625/80, mass n 408445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1392, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)