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Sez. U, Sentenza n. 3424 del 22/12/1962 (Rv. 255033 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NOZIONE - NATURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ISTITUTO D'ISTRUZIONE UGOLINO VIVALDI - NATURA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1962-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/255033-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NOZIONE - NATURA PUBBLICISTICA DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ISTITUTO D'ISTRUZIONE UGOLINO VIVALDI - NATURA PRIVATA.*

Perche possa ritenersi sussistente un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma degli art 29 n 1 tu n 1054 del 1924 e 4 tu n 1058 del 1924, e necessario che ne ricorrano i presupposti, primo fra tutti la natura di ente pubblico di uno dei soggetti, specificamente del datore di lavoro, per cui, ai fini della discriminazione di competenze tra autorita giudiziaria ordinaria e giurisdizione amministrativa, occorre indagare sulla natura privata o pubblica dell'ente, a favore del quale il dipendente ha spiegato la propria attivita. Il criterio per determinare il carattere pubblico di un ente e dato dal rapporto in cui esso, in conseguenza dell'attivita espletata, viene a trovarsi di fronte allo stato; l'attivita dell'ente, cioe, deve costituire una integrazione dei fini propri dello stato, in modo che esso possa considerare l'ente come organismo ausiliario per il raggiungimento dei fini d'interesse generale; fini che, sotto l'aspetto negativo, sono generalmente caratterizzati dall'assenza di ogni lucro, nel significato di privata utilita e, sotto l'aspetto positivo, sono considerati in relazione all'esistenza di quei segni esteriori che sogliono accompagnare il carattere pubblico dell'ente cui si riferiscono e, particolarmente, la Costituzione per iniziativa statale, l'esistenza di controlli piu o meno penetranti dell'autorita governativa, il godimento della potesta d'imperio per attribuzione dello stato. Tuttavia, non tutti gli elementi che si sogliono indicare quali idonei a conferire il carattere della pubblicita all'ente, hanno carattere determinante della natura pubblica; cosi non costituisce elemento univoco della dimostrazione della natura di una Fondazione il rilievo che l'erezione in ente morale sia avvenuto con decreto del capo dello stato, perche tale modo di acquisto della personalita giuridica e comune tanto alle persone giuridiche pubbliche che a quelle private (art 2 disp att cod civ); e neppure e elemento decisivo l'assenza del fine di lucro, che ricorre anche nelle persone giuridiche di diritto privato, ne ha efficacia determinante l'esistenza di controlli, perche l'art 25 cod civ prevede anche per le persone giuridiche di diritto privato non soltanto un generico potere di vigilanza sulla amministrazione delle fondazioni private, ma persino la nomina e la sostituzione degli amministratori, lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario, la proposizione di azioni di responsabilita contro gli amministratori, ecc (nella specie, e stato escluso che l'istituto di istruzione Fondazione ugolino vivaldi, con Sede in Genova, possa considerarsi ente pubblico, con la conseguenza che hanno natura di diritto privato i rapporti d'impiego tra di esso ed il personale insegnante).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)