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Sez. L, Sentenza n. 9299 del 24/10/1996 (Rv. 500192 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo prima della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - Interruzione del processo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500192-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

Nel giudizio d'appello, l'interruzione del processo si verifica anche nel caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia stato notificato l'atto di appello, avvenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale, in quanto a seguito del decesso non è possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza pronunciata, in una causa previdenziale, nella contumacia dell'appellato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)