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Sez. 1, Sentenza n. 8988 del 05/06/2003 (Rv. 563927 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione - Estinzione in caso di mancata prosecuzione o riassunzione nel termine di sei mesi "ex" art. 305 e 307, terzo comma, cod. proc. civ. - Operatività anche in appello e in mancanza di costituzione dell'altra parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563927-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'interruzione del processo "ex" art. 299 cod. proc. civ. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, da cui può derivare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ. (in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 307 dello stesso codice), opera anche in appello e pure nei processi nei quali l'altra parte non si sia costituita in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)