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Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 10/04/1970 (Rv. 346513 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - LIMITI - CONDOTTA COLPEVOLE DEL PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346513-01

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - LIMITI - CONDOTTA COLPEVOLE DEL PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA.*

La presunzione di responsabilita per danno cagionato da animali, di cui all'art 2052 cod civ, presuppone il collegamento eziologico dello evento dannoso ad Azione materiale di animali e pertanto essa non trova applicazione nel caso in cui l'evento dannoso (nella specie il contagio di malattia dell'animale), dipenda da un comportamento colpevole del proprietario dell'animale medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)