Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 10/04/1970 (Rv. 346513 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - LIMITI - CONDOTTA COLPEVOLE DEL PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETARIO DI ANIMALI - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - PRESUPPOSTO - LIMITI - CONDOTTA COLPEVOLE DEL PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA.*
La presunzione di responsabilita per danno cagionato da animali, di cui all'art 2052 cod civ, presuppone il collegamento eziologico dello evento dannoso ad Azione materiale di animali e pertanto essa non trova applicazione nel caso in cui l'evento dannoso (nella specie il contagio di malattia dell'animale), dipenda da un comportamento colpevole del proprietario dell'animale medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)