Sez. 3, Sentenza n. 3686 del 18/11/1974 (Rv. 372206 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - CONDOTTA COLPOSA DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - CONDOTTA COLPOSA DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Perche il comportamento colposo del danneggiato elida la presunzione di colpa sancita dall'art 2052 cod civ a carico del proprietario o dell'utente dell'animale, occorre che l'anzidetto comportamento colposo assorba l'intero rapporto causale, ed il relativo giudizio e riservato all'apprezzamento del giudice di merito. (nella specie si e giudicata incensurabile la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che l'imprudenza di una persona rimasta danneggiata per essere stata sbalzata da un mulo aggredito da alcuni cani - imprudenza consistita nel non essere smontato dalla cavalcatura nell'approssimarsi ad una fattoria - non elidesse la responsabilita di colui che aveva tenuto nel cortile della propria fattoria cani particolarmente aggressivi). (V 1004'70, mass n 346513).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)