Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 16/04/1991 (Rv. 471681 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Consenso del minore ultrasedicenne - Natura - Condizione di proponibilità o di proseguibilità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
Il consenso del minore che ha compiuto i sedici anni, per promuovere o per proseguire, l'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale, deve essere prestato non solo per il vero e proprio giudizio di cognizione, ma anche per il giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 274 cod. civ.. Ciò attesa la specificità di funzione della azione delibativa, rispetto alla quale il consenso del minore riveste, come per la azione di cognizione, analoga natura di condizione di proponibilità o di proseguibilità, quando il compimento del sedicesimo anno si verifica in corso di causa, traducendosi in un ostacolo alla continuazione dell'esame del merito, che solo il raccoglimento del consenso può rimuovere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)