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Sez. 2, Sentenza n. 616 del 19/01/1995 (Rv. 489771 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Appalto di opera pubblica - Esecuzione dell'opera - Danni cagionati a terzi derivati dalla imperfezione del progetto - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489771-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

Anche nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguirlo, quale "nudus minister", nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno a terzi. (Nella specie, in base al principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermata la responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati ad un fondo dalla mancata progettazione e realizzazione, nella costruzione di un impianto sportivo, di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, in base al rilievo che i requisiti tecnico-operativi e professionali dell'appaltatore avrebbero dovuto consentirgli di rendersi conto dei pericoli insiti nella lacuna anzidetta e di segnalarli al committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)