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Sez. U, Sentenza n. 1976 del 20/03/1986 (Rv. 445212 - 01)

COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA ED OSTETRICA - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO UN ENTE OSPEDALIERO IN FORZA DI CONVENZIONE TRA QUEST'ULTIMO ED IL COMUNE - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO RITENUTO ASCRIVIBILE ALL'ENTE OSPEDALIERO - DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - FONDAMENTO SUL RAPPORTO COL COMUNE - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445212-01

COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA ED OSTETRICA - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO UN ENTE OSPEDALIERO IN FORZA DI CONVENZIONE TRA QUEST'ULTIMO ED IL COMUNE - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO RITENUTO ASCRIVIBILE ALL'ENTE OSPEDALIERO - DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - FONDAMENTO SUL RAPPORTO COL COMUNE - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O. - NECESSITÀ.*

Qualora un medico condotto comunale, abilitato a prestare la propria attività professionale anche presso un ente ospedaliero, in forza di convenzione intervenuta fra quest'ultimo ed il comune, deduca che il proprio collocamento a riposo, disposto anzi tempo con provvedimento poi annullato per illegittimità dal giudice amministrativo, sia ascrivibile all'ente ospedaliero medesimo, e ne chieda la condanna al ristoro dei danni consistenti nella mancata percezione di proventi relativi alla suddetta attività professionale, la controversia investe pretese patrimoniali non fondate sul rapporto di pubblico impiego con il comune, nonché di natura meramente conseguenziale rispetto all'indicata declaratoria d'illegittimità del licenziamento, e spetta quindi alla cognizione del giudice ordinario. (V 5361/84, mass n 437070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)