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Sez. 3, Sentenza n. 40679 del 01/07/2016 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 268080 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Reati di violenza sessuale - Interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 609 nonies, primo comma, n. 4), cod. pen. - Durata - Riferimento alla pena principale - Necessità..
Stato
decisa il 2016-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268080-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

In materia di pene accessorie per i reati di violenza sessuale, l'art. 609 nonies, primo comma, n. 4), cod. pen. distingue l'"interdizione temporanea da pubblici uffici" dall'"interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna da tre a cinque anni"; ne deriva che nella prima ipotesi, trattandosi di pena accessoria la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale, il giudice deve uniformarne la durata a quella della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)