Sez. 3, Sentenza n. 41182 del 25/11/2025 Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 289030-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Concordato in appello - Pena inferiore a tre anni di reclusione - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. - Rideterminazione - Necessità - Criteri.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, è tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.
Cod. Pen. art. 28 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 novies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)