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Sez. L, Sentenza n. 4321 del 16/12/1974 (Rv. 373016 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA SU TUTTE LE SPESE DEL GIUDIZIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373016-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA SU TUTTE LE SPESE DEL GIUDIZIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - NECESSITA.*

La Cassazione con rinvio pone nel nulla la pronuncia sulle spese dei precorsi gradi di giudizio contenuta nella sentenza cassata; ed il giudice di rinvio non soltanto deve provvedere ex novo sulle spese stesse, come su quelle del giudizio di rinvio (nonche su quelle del giudizio di Cassazione, ove tale pronuncia gli venga commessa) ma deve attribuire le spese stesse secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di questa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la causa abbia avuto, nelle varie fasi del giudizio, alterne vicende fra le parti. (Conf 3381'73, mass n 367319; 2415'73, mass n 365802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)