Sez. 5 - , Sentenza n. 2509 del 19/11/2020 Ud. (dep. 21/01/2021) Rv. 280329 - 01
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Riqualificazione nel reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza – Ragioni.
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
In tema di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione della originaria imputazione di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui agli artt. 155, commi 1 e 5, 106 e 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), in esercizio di attività non comunicata agli organi di vigilanza di cui all'art. 131-ter del medesimo decreto, trattandosi di fattispecie ontologicamente diverse, in quanto la prima si realizza con lo svolgimento di servizi di pagamento in assenza di autorizzazione mentre la seconda mediante l'omissione dell'adempimento informativo dell'esercizio in Italia di un'attività (nella specie, di "money transfer") previamente autorizzata in ambito comunitario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 114 decies, Decreto Legisl. 15/09/1993 num. 385 art. 131 ter, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 155, Decreto Legisl. 15/09/1993 num. 385 art. 128 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)