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Sez. 2, Sentenza n. 2841 del 05/12/1966 (Rv. 325405 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI DI APPLICABILITA - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INAPPLICABILITA - RAPPORTO DI SALARIATO FISSO DELL'AGRICOLTURA - DEPOSITO DI MEMORIA NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1966-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325405-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI DI APPLICABILITA - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INAPPLICABILITA - RAPPORTO DI SALARIATO FISSO DELL'AGRICOLTURA - DEPOSITO DI MEMORIA NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

La sospensione dei termini processuali scadenti tra il primo agosto ed il quindici settembre, disposta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra i quali sono da comprendere le controversie di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura. (applicazione al termine di deposito della scrittura difensiva nel procedimento di regolamento di Competenza).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)