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Sez. 2, Sentenza n. 2863 del 06/12/1966 (Rv. 325443 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI DI APPLICABILITA - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325443-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI DI APPLICABILITA - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*

Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 luglio 1965, n.818 la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale compreso fra il 1 agosto ed il 15 settembre di ciascun anno, non e applicabile alle cause elencate nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra le quali sono comprese le controversie individuali di lavoro subordinato. (Conf. 325405' 323865).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)