Sez. L, Sentenza n. 11130 del 30/05/2016 (Rv. 639839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Rilascio del porto d'armi - Accertamento dei requisiti psicofisici - Uffici medico legali abilitati - Ambulatori privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di rilascio del porto d'armi, va escluso che tra gli uffici medico legali competenti ad effettuare gli accertamenti dei requisiti psicofisici, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 28 aprile 1998, rientrino anche gli ambulatori privati dei medici abilitati alla libera professione, trattandosi di una funzione caratterizzata da cadenze procedimentali che richiedono l'intervento di un ufficio pubblico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato tale certificazione in regime "extra moenia").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1996 num. 604, DM Sanità 28/04/1998 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)