Sez. U, Ordinanza n. 7948 del 27/03/2008 (Rv. 602523 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento per il rilascio del porto d'armi da parte della P.A. - Attestazioni diffamatorie negli atti della Azienda Unità Sanitaria Locale - Responsabilità aquiliana della P.A. - Pretesa risarcitoria per danno alla persona - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'inosservanza del precetto del "neminem laedere" (art. 2043 cod. civ.) da parte della P.A., consumata nell'esercizio dei poteri discrezionali relativi al procedimento per il rilascio del porto d'armi e consistita nella attestazione diffamatoria e non veritiera dei medici della ASL sulle condizioni di salute psico-fisiche dell'interessato, può essere denunciata da quest'ultimo dinanzi al giudice ordinario ove la domanda sia volta a conseguire il risarcimento dei danni biologico e morale, patrimoniale ed esistenziale, e non a determinare la revisione dell'atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)