diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5493 del 29/02/2008 (Rv. 601863 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA | Facoltà di designazione di altro acquirente in sostituzione dell'aggiudicatario - Esercizio da parte del presidente del consiglio di amministrazione in assenza di conforme delibera consiliare - Deducibilità della relativa questione in sede di opposizione agli atti esecutivi da parte dell'aggiudicatario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601863-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA

In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata non liberamente trasferibili, qualora, pur in presenza di una clausola statutaria di previsione della necessità del consenso del consiglio di amministrazione per il trasferimento delle quote, la facoltà di designare un altro acquirente in sostituzione dell'aggiudicatario sia stata esercitata dal presidente del consiglio di amministrazione, quale legale rappresentante della società, senza una conforme deliberazione di detto consiglio, la relativa questione non è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi da parte dell'aggiudicatario, neppure se questi sia socio della società (come nella specie), poiché, concernendo una violazione di norme attinenti alla formazione della volontà sociale, non integra una questione afferente alla validità della rappresentanza in giudizio della società ai fini della dichiarazione di designazione e, quindi, all'atto processuale di designazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2480 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)