Sez. 1, Sentenza n. 691 del 14/01/2005 (Rv. 578816 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA | Esistenza di clausola statutaria di prelazione - Libera trasferibilità della quota - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2480, commi terzo e quarto, cod.civ.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA
In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, le disposizioni dell'art. 2480, commi terzo (per il quale "se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo") e quarto (che estende le disposizioni del terzo alla vendita delle quote del socio fallito) cod.civ., si applicano anche allorché la non libera trasferibilità delle quote derivi dall'esistenza di clausola statutaria di prelazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)