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Sez. U, Sentenza n. 3271 del 12/02/2013 (Rv. 625433 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Indagini preliminari - Obbligo di comunicazione all'incolpato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625433-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all'incolpato in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, che si risolvono in un'attività amministrativa finalizzata all'acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa l'esercizio dell'azione disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)