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Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593734 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Inizio del procedimento - Comunicazione del P.G. al Consiglio Superiore della Magistratura - Conseguenze - Obbligo di comunicazione all'incolpato - Sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593734-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 individua l'inizio del procedimento nella data della comunicazione del P.G. al Consiglio Superiore della Magistratura, alla quale è collegato anche l'obbligo di dare comunicazione all'incolpato, con l'indicazione del fatto addebitatogli, a pena di nullità degli atti istruttori compiuti: pertanto, in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, che si risolvono in un'attività amministrativa finalizzata all'acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa l'esercizio dell'azione disciplinare, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all'incolpato.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)