Sez. L, Sentenza n. 3463 del 22/04/1997 (Rv. 503857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Interesse della parte vittoriosa a proporre ricorso incidentale per l'esame di questioni non esaminate o ritenute assorbite - Insussistenza - Riproposizione delle medesime al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Anche nel vigore della legge n. 353 del 1990 "provvedimenti urgenti per il processo civile", la parte risultata vittoriosa non ha interesse a proporre ricorso incidentale per cassazione, sia pure condizionato, per ottenere l'esame di questioni dal giudice del merito non esaminate o ritenute assorbite in conseguenza dell'adozione di un'altra "ratio decidendi", potendo quelle questioni essere riproposte (in caso di accoglimento del ricorso principale) al giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)